6 scatti riliquidazione tfs
Il beneficio di cui trattasi afferisce la liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui l’Istituto Previdenziale abbia eventualmente omesso di computare nella base di calcolo i sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987. La norma dispone tale peculiare calcolo, attributivo evidentemente di una maggiore somma finale. sia al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, sia , a mente del comma successivo a coloro i quali , anche titolari del del massimo di anzianità contributiva, abbiano chiesto edi essere collocati in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Da ciò discende l’applicabilità anche per chi risulti titolare di trattamento pensionistico ” a domanda” e sia in possesso degli altri due requisiti poc’anzi citati.
E’ doveroso mettere indevidenza che , essendo il trattamento di fine rapporto soggetto a prescrizione quinquennale ex articolo 2948 codice civile protrà prodursi richiesta di inclusione dei predetti scatti ( alla quale in caso di diniego far seguire il giudzio innanzi al TAR) solo a favore di color che abbiano ricevuto la effetiva liquidazione ( anche solo parziale ) nel quinquenni precdente alla domanda. Tanto si doveva. Avv. Sabrina Mautone ( Studio SAvvocati Piazza della Libertà n. 11 Avellino)